Le Leggi delle XII Tavole sono la prima raccolta di testi giuridici religiosi che risalgono alla Roma più antica.
Siamo nel Vsec aev, ed il patriziato compiva sulla plebe ripetuti soprusi, poiché era unico detentore delle norme legislative che erano su base orale, e venivano portate avanti per consuetudine.
Stremato da tutto questo, il Tribuno della Plebe Gaio Terenzio Arsa, portò davanti al Senato la proposta di mettere per iscritto le leggi, e che fossero uguali per tutti, siamo nel 462aev.
Il Senato s'impose rifiutandosi di approvare la proposta.
Fu così che nel 460aev, Appio Erdonio, che era Sabino, organizzò una rivolta di esuli e schiavi occupando nella notte il Campidoglio ed i Templi, chiedendo aiuto ai Volsci e agli Equi per far
cadere il patriziato. Per queste ragioni i Consoli non sapevano se fosse una rivoluzione oppure se si trattasse di un attacco nemico.
Venne quindi richiesto alla plebe di riunirsi in armi per combattere, ma poiché il Senato si ostinava a non voler concedere delle leggi scritte, i Tribuni impedirono lo schieramento
dell'esercito.
Venne quindi inviato il Console Publio Valerio a risolvere la questione, parlando ai Tribuni della Plebe:
<Cosa sta accadendo Tribuni? Volete forse rovesciare lo Stato sotto gli ordini e gli auspici di Appio Erdonio? E' stato così abile a corrompervi, lui che non è riuscito a sollevare gli
schiavi?> (Livio Ab Urbe Condita, III, 17).
Fu così che i Tribuni concessero l'arruolamento, il Campidoglio venne riconquistato, e come buona tradizione romana vuole, i cittadini rivoltosi vennero decapitati, mentre gli schiavi
crocifissi.
Fu così che il Senato cedette, e le leggi venissero messe per iscritto.
Nel 451aev si riunì il primo Decemvirato, composto di soli patrizi, che dopo uno studio delle norme greche (dato infondato di Livio, poiché come sottolineano diversi storici rilevanti come Lo
Cascio, R. Arcuri, e Cassòla, nelle leggi delle XII tavole non vi è nulla delle legislazioni greche) scrisse le prime dieci tavole.
Nel 450 si riunì un secondo Decemvirato, composto da patrizi e da plebei, l'unico che fece parte di entrambe le commissioni fu Appio Claudio Crasso Inregillense Sabino, i quali produssero altre
due tavole, definite da Cicerone "inique", in quanto riconfermavano la schiavitù per debiti (nexum) ed il divieto di matrimonio tra patrizi e plebei.
La commissione per altro rimase in carica ben più del tempo stabilito (fino al 449) per cui istituirono una forma di tirannia, che fu causa di una seconda secessione della plebe.
Due furono gli eventi più drammatici in questo periodo:
L'eroe di guerra Lucio Siccio Dentato, plebeo, che combatté con grande valore contro i Volsci, gli Equi ed i Sabini, arrivò a diventare Centurione Primopilo, ed ottenne addirittura la Corona
Ossidionale (massima onoreficenza che si poteva ricevere per aver salvato l'esercito dalla disfatta), fu Tribuno della Plebe nel 454aev, ed era noto per gli ardenti discorsi per il ripristino
delle leggi sospese durante il Decemvirato.
Venne ucciso durante una pattuglia da sicari di Appio Claudio, non senza averne uccisi molti a sua volta, i sopravvissuti raccontarono che erano stati attaccati dal nemico. Ma quando i romani
inviati a recuperare i corpi videro la scena, si resero conto degli avvenimenti reali. A questa notizia l'esercito si scosse, e portò il cadavere di Sicco a Roma (norma vietava l'ingresso dei
morti nella città che infatti erano sepolti fuori le mura), i Decemviri furono costretti, per placare gli animi a fargli un funerale con grandi onori.
Per altro Appio Claudio, cercò di rendere propria schiava la giovane plebea Verginia (o Virginia), sfruttando un trucco di procedura. Il padre di lei, durante il processo, riuscì ad allontanarla
portandola nel Tempio di Venere Cloacina, e pur di non farla cadere nel disonore, la uccise. Portato quindi il cadavere innanzi al popolo, narrò cosa era accaduto. L'esercito ed il popolo
furono tanto scossi da decidere di ritirarsi sul Monte Sacro, minacciando di abbandonare Roma.
Fu così che il Senato riprese in mano la situazione, depose i Decemviri riprendendo il potere a Roma, quindi Appio Claudio fu incarcerato dove si diede la morte prima del processo.
Ciò nonostante, le ultime due tavole rimasero in uso.
Il testo originale andò perduto nell'incendio dei galli del 390aev, ma numerosi frammenti ci sono giunti sotto forma di citazione di autori successivi.
Ragione per cui è plausibile che la ricostruzione moderna (fatta raccogliendo l'intero insieme di citazioni di altri autori) delle Leggi non siano certe al 100%, ma comunque abbastanza
attendibili.
Per quanto ci appare le prime tre tavole dovevano occuparsi di processo civile ed esecuzione forzata, la quarta di diritto familiare, la quinta mortis causa, la sesta i negozi giuridici, la
settima gli immobili, l'ottava e la nona i delitti ed i processi penali, la decima il diritto costituzionale, e le ultime due le leggi inique già dette con un'appendice.
Evidenziamo le norme legate al sacro (che possono per cui interessarci maggiormente)
TABULA I |
TAVOLA I |
1. SI IN IUS VOCAT, ITO. NI IT, ANTESTAMINO. IGITUR EM CAPITO. |
1. Se uno è chiamato in giudizio, vada. Se non va, si prendano testimoni: poi lo si catturi. |
2. SI CALVITUR PEDEMVE STRUIT, MANUM ENDO IACITO. |
2. Se [il convenuto] indugia o vuol fuggire, gli si pongano le mani addosso. |
3. SI MORBUS AEVITASVE VITIUM ESCIT, IUMENTUM DATO. SI NOLET, ARCERAMNE STERNITO. |
3. Se malattia o vecchiaia sono causa della mancata comparizione, venga dato [dall'attore al convenuto] un semplice veicolo. Se lo rifiuta, [l'attore] non è tenuto a dargli un carro coperto. |
4. ASSIDUO VINDEX ASSIDUUS ESTO. PROLETARIO IAM CIVI QUIS VOLET VINDEX ESTO. |
4. Per una persona possidente, faccia da garante un possidente. Per un proletario faccia da garante qualunque cittadino lo voglia. |
5. NEX ... FORTI SANATI ... |
5. Obbligazione ... plebei patrizi ... |
6. REM UBI PACUNT, ORATO. |
6. Se le parti si accordano, [il magistrato] decida. |
7. NI PACUNT, IN COMITIO AUT IN FORO ANTE MERIDIEM CAUSSAM COICIUNTO. COM PERORANTO AMBO PRAESENTES. |
7. Se non si accordano, [le parti] espongano la causa nel comizio o nel foro prima di mezzogiorno. Espongano la causa presenti entrambi. |
8. POST MERIDIEM PRAESENTI LITEM ADDICITO. |
8. Dopo mezzogiorno [il magistrato] aggiudichi la lite a favore della parte presente. |
9. SI AMBO PRAESENTES, SOLIS OCCASUS SUPREMA TEMPESTAS ESTO. |
9. Se entrambe le parti sono presenti, il tramonto del sole sia il limite ultimo [per la discussione]. |
10. ...CUM PROLETARII ET ADSIDUI ET SANATES ET VADES ET SUBVADES ET XXV ASSES ET TALIONES ... EVANUERINT, OMNISQUE ILLA XII TABULARUM ANTIQUITAS ... LEGE AEBUTIA LATA CONSOPITA IST ... |
10. In quanto scomparvero le antiche denominazioni di proletari e possidenti e clienti, di garanti e subgaranti, dei 25 assi e della legge del taglione e tutta quell'anticaglia delle XII tavole rimase come assopita dopo la pubblicazione della legge ebuzia ... |
TABULA II |
TAVOLA II |
1A. DE REBUS M AERIS PLURISVE D ASSIBUS, DE MINORIS VERO L ASSIBUS SACRAMENTO CONTENDEBATUR ; NAM ITA LEGE XII TABULARUM CAUTUM ERAT. AT SI DE LIBERTATE HOMINIS CONTROVERSIA ERAT, ETIAMSI PRETIOSISSIMUS HOMO ESSET, TAMEN UT L ASSIBUS SACRAMENTO CONTENDERETUR, EADEM LEGE CAUTUM EST … . |
1A. Per le liti che avevano un valore di mille assi o più si scommetteva con giuramento una somma di cinquecento assi, per le liti di minor valore una somma di cinquanta assi; così era stabilito infatti nella legge delle XII Tavole. Ma se si trattava di una lite sulla libertà di un uomo, anche se il suo valore era grandissimo, la stessa legge stabiliva che si scommettessero cinquanta assi [e ciò perché gli adsertores libertatis non siano troppo onerati]. |
1B. PER IUDICIS POSTULATIONEM AGEBATUR, SI QUA DE RE UT ITA AGERETUR LEX IUSSISSET, SICUTI LEX XII TABULARUM DE EO QUOD EX STIPULATIONE PETITUR. EAQUE RES TALIS
FERE ERAT. QUI AGEBAT, SIC DICEBAT : EX SPONSIONE TE MIHI X MILIA SESTERTIORUM DARE OPORTERE AIO. ID POSTULO AIAS AN NEGES. |
1B. Si agiva mediante richiesta di un giudice, se tale tipo di azione era stabilita da una legge, come avveniva nella legge delle XII tavole rispetto a ciò che veniva richiesto sulla base di una stipulazione. chi agiva così diceva: "io affermo che tu mi devi dare diecimila sesterzi in base ad una sponsione. Io chiedo che tu ammetta o neghi". L’avversario sapeva di non dover dare. L’attore diceva: "poiché tu neghi, chiedo a te pretore di assegnarmi un giudice o un arbitro." E così in questo tipo di azione ognuno poteva negare senza penalità. Egualmente per la divisione dell'eredità fra i coeredi, la stessa legge imponeva di agire mediante la richiesta di un giudice. |
2. ...MORBUS SONTICUS . . . AUT STATUS DIES CUM HOSTE . . . QUID HORUM FUIT UNUM IUDICI ARBITROVE REOVE, EO DIES DIFFISSUS ESTO. |
2. Se vi è una malattia grave ... o è stato fissato un termine con uno straniero ... qualora uno di questi impedimenti vi sia per il giudice, l'arbitro o le parti, detto termine venga differito. |
3. CUI TESTIMONIUM DEFUERIT, IS TERTIIS DIEBUS OB PORTUM OBVAGULATUM ITO. |
3. Quegli al quale sia mancato il testimonio, vada girando davanti alla casa del testimonio ogni terzo giorno, svillaneggiandolo. |
TABULA III |
TAVOLA III |
1. AERIS CONFESSI REBUSQUE IURE IUDICATIS XXX DIES IUSTI SUNTO. |
1. In caso di riconoscimento del debito in giudizio o di condanna pronunziata, vi saranno trenta giorni fissati dalla legge [per l'adempimento]. |
2. POST DEINDE MANUS INIECTIO ESTO. IN IUS DUCITO. |
2. Dopo tale termine abbia luogo la cattura [del debitore]. Venga condotto avanti al magistrato. |
3. NI IUDICATUM FACIT AUT QUIS ENDO EO IN IURE VINDICIT, SECUM DUCITO, VINCITO AUT NERVO AUT COMPEDIBUS XV PONDO, NE MAIORE AUT SI VOLET MINORE VINCITO. |
3. Se non adempie al giudicato o se nessuno dà garanzia per lui avanti al magistrato, il creditore lo porti con sé e lo leghi con corregge o ceppi di quindici libbre; non più pesanti, ma se vuole di minor peso. |
4. SI VOLET SUO VIVITO, NI SUO VIVIT, QUI EUM VINCTUM HABEBIT, LIBRAS FARIS ENDO DIES DATO. SI VOLET, PLUS DATO. |
4. Se [il debitore] lo vuole, viva a sue spese. se non vive del suo, chi lo ha catturato gli dia una libbra di farro al giorno. Se vuole anche di più. |
5. ERAT AUTEM IUS INTEREA PACISCENDI AC, SI PACTI FORENT, HABEBANTUR IN VINCULIS DIES SEXAGINTA. INTER EOS DIES TRINIS NUNDINIS CONTINUIS AD PRAETOREM IN COMITIUM PRODUCEBANTUR, QUANTAEQUE PECUNIAE IUDICATI ESSENT, PRAEDICABATUR. TERTIIS AUTEM NUNDINIS CAPITE POENAS DABANT, AUT TRANS TIBERIM PEREGRE VENUM IBANT |
5. Vi era però nel frattempo il diritto di trovare un accordo; se esso non si trovava i debitori restavano prigionieri per sessanta giorni. Durante questi giorni veniva condotto per tre giorni di mercato consecutivi avanti al pretore nel comizio e veniva annunziato l'ammontare della somma che era stato condannato a pagare. Nel terzo giorno di mercato veniva giustiziato oppure mandato al di là del Tevere per essere venduto. |
6.TERTIIS NUNDINIS PARTIS SECANTO. SI PLUS MINUSVE SECUERUNT, SE FRAUDE ESTO. |
6. Nel terzo giorno di mercato sia tagliato in parti. Se [i creditori] ne taglieranno più o meno del dovuto, non andrà a loro pregiudizio. |
7. ADVERSUS HOSTEM AETERNA AUCTORITAS <ESTO>. |
7. Nei confronti dello straniero la validità [del possesso] è eterna. |
TABULA IV |
TAVOLA IV |
1. CITO NECATUS TAMQUAM EX XII TABULIS INSIGNIS AD DEFORMITATEM PUER. |
1. Subito ucciso, come secondo le XII tavole avviene per un bambino particolarmente deforme. |
2. SI PATER FILIUM TER VENUM DUIT, |
2. Se il padre ha venduto per tre volte il figlio, il figlio sia libero dalla patria potestà. |
3. ILLAM SUAM SUAS RES SIBI HABERE IUSSIT EX XII TABULIS CLAVES ADEMIT, EXEGIT. |
3. Egli ordinò a quella sua [donna], secondo le XII tavole, di riprendersi le sue cose, le tolse le chiavi e la cacciò di casa. |
4. COMPERI, FEMINAM ... IN UNDECIMO MENSE POST MARITI MORTEM PEPERISSE, FACTUMQUE ESSE NEGOTIUM ... QUASI MARITO MORTUO POSTEA CONCEPISSET, QUONIAM XVIRI IN DECEM MENSIBUS GIGNI HOMINEM, NON IN UNDECIMO SCRIPSISSENT. |
4. Seppi che una donna aveva partorito un figlio nell'undicesimo mese dalla morte del marito e che questo fatto fosse la causa di ritenere come se avesse concepito dopo la morte del marito; infatti i decemviri nelle loro leggi hanno scritto che un uomo viene generato in dieci mesi e non nell'undicesimo. |
TABULA V |
TAVOLA V |
1. VETERES ... ENIM VOLUERUNT FEMINAS, ETIAMSI PERFECTAE AETATIS SINT, PROPTER ANIMI LEVITATEM IN TUTELA ESSE; ... EXCEPTIS VIRGINIBUS VESTALIBUS, QUAS ... LIBERAS ESSE VOLUERUNT: ITAQUE ETIAM LEGE XII TABULARUM CAUTUM EST. |
1. Gli antichi vollero che le donne, anche se di età matura, fossero soggette a tutela, eccettuate le vergini vestali, che vollero fossero libere: e ciò è stabilito anche nella legge delle XII tavole. |
2. MULIERIS, QUAE IN AGNATORUM TUTELA ERAT, RES MANCIPII USUCAPI NON POTERANT, PRAETERQUAM SI AB IPSA TUTORE <AUCTORE> TRADITAE ESSENT: ID<QUE> ITA LEGE XII TABULARUM <CAUTUM ERAT> |
2. Le res mancipi di una donna che era sotto la tutela degli agnati, non potevano essere usucapite, salvo che esse fossero state consegnate da essa stessa con il consenso del tutore: così anche era stabilito nella legge delle XII tavole. |
3. UTI LEGASSIT SUPER PECUNIA TUTELAVE SUAE REI, ITA IUS ESTO. |
3. Se il pater familias ha disposto circa il proprio danaro e circa la tutela delle sue cose, ciò abbia valore legale. |
4. SI INTESTATO MORITUR, CUI SUUS HERES NEC ESCIT, ADGNATUS PROXIMUS FAMILIAM HABETO. |
4. Se chi non ha un erede muore senza testamento, abbia tutta l'eredità l'agnato prossimo. |
5. SI ADGNATUS NEC ESCIT, GENTILES FAMILIAM HABENTO. |
5. Se manca anche l'agnato, abbiano l'eredità quelli che appartenevano alla gens del defunto. |
6. QUIBUS TESTAMENTO ... TUTOR DATUS NON SIT, IIS EX LEGE XII <TABULARUM> AGNATI SUNT TUTORES |
6. A coloro a cui nel testamento non è stato indicato un tutore, siano tutori gli agnati, secondo le XII tavole. |
7A. SI FURIOSUS ESCIT, ADGNATUM GENTILIUMQUE IN EO PECUNIAQUE EIUS POTESTAS ESTO. |
7A. Se uno è pazzo, abbiano potestà su di lui e sui suoi beni gli agnati e [in loro mancanza] i gentili. |
7B. ...AST EI CUSTOS NEC ESCIT... . |
7B. ... ma se per lui non vi è un custode. |
7C. ULPIANUS AD SABINUM: LEGE XII TABULARUM PRODIGO INTERDICITUR BONORUM SUORUM ADMINISTRATIO. |
7C. Per la legge delle XII tavole il prodigo viene interdetto dall'amministrazione dei suoi beni. |
7D. LEX XII TABULARUM ... PRODIGUM, CUI BONIS INTERDICTUM EST, IN CURATIONE IUBET ESSE AGNATORUM. |
7D. La legge delle XII tavole stabilisce che il prodigo interdetto dall'amministrazione dei suoi beni, sia affidato alla curatela degli agnati. |
8A. CIVIS ROMANI LIBERTI HEREDITATEM LEX XII TABULARUM PATRONO DEFERT, SI INTESTATO SINE SUO HEREDE LIBERTUS DECESSERIT . |
8A. La legge delle XII tavole attribuisce al patrono l'eredità del liberto se questi è morto senza testamento e senza eredi. |
8B. CUM DE PATRONO ET LIBERTO LOQUITUR LEX, |
8B. Quando la legge parla di patrono e di liberto, dice che [i suoi beni ritornano] in quella famiglia dalla quale era stato liberato |
9A. EA, QUAE IN NOMINIBUS SUNT, ... IPSO IURE IN PORTIONES HEREDITARIAS EX LEGE XII TABULARUM DIVISA SUNT. |
9A. Quei diritti che consistono in pretese, vengono divisi secondo le quote ereditarie, come disposto dalle XII tavole. |
9B. EX LEGE XII TABULARUM AES ALIENUM HEREDITARIUM PRO PORTIONIBUS QUAESITIS SINGULIS IPSO IURE DIVISUM |
9B. Secondo le XII tavole i debiti ereditari vengono suddivisi di diritto tra le singole quote ereditarie. |
10. HAEC ACTIO (FAMILIAE HERCISCUNDAE) PROFICISCITUR E LEGE XII TABULARUM. |
10. Questa azione (per la divisione della comunione ereditaria) deriva dalle XII tavole. |
TABULA VI |
TAVOLA VI |
1. CUM NEXUM FACIET MANCIPIUMQUE, UTI LINGUA NUNCUPASSIT, ITA IUS ESTO. |
1. Quando uno faccia una solenne promessa di obbligarsi o una mancipatio, abbia valore legale ciò che è stato detto nella forma solenne. |
2. CUM EX XII TABULIS SATIS ESSET EA PRAESTARI, QUAE ESSENT LINGUA NUNCUPATA, QUAE QUI INFITIATUS ESSET, DUPLI POENAM SUBIRET, A IURIS CONSULTIS ETIAM RETICENTIAE POENA EST CONSTITUTA. |
2. Siccome secondo le XII tavole era sufficiente di adempiere a ciò che era stato promesso con dichiarazione solenne ed era punito con una penale pari al doppio del dovuto chi rinnegava [la dichiarazione], i giureconsulti stabilirono una pena anche per chi semplicemente taceva. |
3. USUS AUCTORITAS FUNDI BIENNIUM EST, . . . CETERARUM RERUM OMNIUM . . . ANNUUS EST USUS. |
3. L'efficacia dell'usucapione richiede per un terreno due anni, per tutte le restanti cose un anno. |
4. LEGE XII TABULARUM CAUTUM EST, UT SI QUA NOLLET EO MODO (USU) IN MANUM MARITI CONVENIRE, EA QUOTANNIS TRINOCTIO ABESSET ATQUE EO MODO (USUM) CUIUSQUE ANNI INTERRUMPERET. |
4. In una legge delle XII tavole è stabilito che una donna la quale non voleva venire in manus del marito [in forza dell'usucapione annuale], doveva allontanarsi ogni anno per tre notti [dalla casa del marito] e così interrompere ogni anno l'usucapione. |
5A. SI QUI IN IURE MANUM CONSERUNT ... |
5A. Se alcuni in giudizio afferrano reciprocamente ... [la cosa contesa]. |
5B. ET MANCIPATIONEM ET IN IURE CESSIONEM LEX XII TABULARUM CONFIRMAT. |
5B. La legge delle XII tavole conferma sia la mancipatio che la in iure cessio. |
6. ADVOCATI (VERGINIAE) . . . POSTULANT, UT (AP. CLAUDIUS) . . . LEGE AB IPSO LATA VINDICIAS DET SECUNDUM LIBERTATEM |
6. I difensori di Virginia chiedono che Appio Claudio, secondo la legge che egli stesso aveva emanato, lasci la donna provvisoriamente libera. |
7. TIGNUM IUNCTUM AEDIBUS VINEAVE SEI CONCAPIT NE SOLVITO. |
7. Il trave o palo altrui congiunto con una casa o ad una vigna e che serve di sostegno, non può essere tolto. |
8. LEX XII TABULARUM NEQUE SOLVERE PERMITTIT TIGNUM FURTIVUM AEDIBUS VEL VINEIS IUNCTUM NEQUE VINDICARE, ... SED IN EUM, QUI CONVICTUS EST IUNXISSE, IN DUPLUM DAT ACTIONEM. |
8. La legge delle XII tavole non consente di togliere un palo o un trave che sia stato impiegato in una costruzione o in una vigna, né di rivendicarne la proprietà, ma concede azione per il doppio del suo valore contro chi si prova averlo impiegato. |
9. QUANDOQUE SARPTA, DONEC DEMPTA ERUNT ... |
9. ...e quando tagliate, fino a che non saranno tolte... |
TABULA VII |
TAVOLA VII |
1A. XII TABULARUM INTERPRETES AMBITUM PARIETIS CIRCUITUM ESSE DESCRIBUNT; |
1A. Gli interpreti delle XII tavole spiegano il termine ambitus come la striscia di terreno attorno al muro della casa. |
1B. ... AMBITUS ... DICITUR CIRCUITUS AEDIFICIORUM PATENS ... PEDES DUOS ET SEMISSEM; |
1B. Si chiama ambitus la striscia di terreno attorno agli edifici che ha una larghezza di due piedi e mezzo. |
2C. ...SESTERTIUS DUOS ASSES ET SEMISSEM (VALET), ... LEX ... XII TABULARUM ARGUMENTO EST, IN QUA DUO PEDES ET SEMIS «SESTERTIUS PES» VOCATUR. |
1C. Il sesterzio ha il valore di due assi e mezzo e di ciò sono prova le XII tavole in cui la misura di due piedi e mezzo viene detta "piede sesterzio” |
2. SCIENDUM EST IN ACTIONE FINIUM REGUNDORUM ILLUD OBSERVANDUM ESSE, QUOD (IN XII TABULIS) AD EXEMPLUM QUODAMMODO EIUS LEGIS SCRIPTUM EST, QUAM ATHENIS SOLONEM DICITUR TULISSE. NAM ILLIC ITA EST: ἘΆΝ ΤΙΣ ΑἹΜΑΣΙᾺΝ ΠΑΡ' ἈΛΛΟΤΡΊΩΙ ΧΩΡΊΩΙ ὈΡΎΤΤΗΙ, ΤῸΝ ὍΡΟΝ ΜῊ ΠΑΡΑΒΑΊΝΕΙΝ· ἘᾺΝ ΤΕΙΧΊΟΝ, ΠΌΔΑ ἈΠΟΛΕΊΠΕΙΝ· ἘᾺΝ ΔῈ ΟἼΚΗΜΑ, ΔΎΟ ΠΌΔΑΣ, ἘᾺΝ ΔῈ ΤΆΦΟΝ Ἢ ΒΌΘΡΟΝ ὈΡΎΤΤΗΙ, ὍΣΟΝ ΤῸ ΒΆΘΟΣ ἮΙ, ΤΟΣΟΥ͂ΤΟΝ ἈΠΟΛΕΊΠΕΙΝ· ἘᾺΝ ΔῈ ΦΡΈΑΡ, ὈΡΓΥΙΆΝ. ἘΛΑΊΑΝ ΔῈ ΚΑῚ ΣΥΚΗ͂Ν ἘΝΝΈΑ ΠΌΔΑΣ ΑΠῸ ΤΟΥ͂ ἈΛΛΟΤΡΊΟΥ ΦΥΤΕΎΕΙΝ, ΤᾺ ΔῈ ἌΛΛΑ ΔΈΝΔΡΑ ΠΈΝΤΕ ΠΌΔΑΣ. |
2. Circa l'azione di regolamento di confini occorre sapere che si deve osservare ciò che era scritto nelle XII tavole più o meno secondo il modello di quanto scritto in quella legge che si dice Solone abbia dato in Atene. Perché in essa si legge: se qualcuno pianta una siepe vicino al fondo altrui, non può sporgerla oltre il confine. Se si tratta di un muro egli deve stare lontano un piede dal confine, se pero è una casa, deve osservare due piedi di distanza. Se egli fa una fossa o uno scavo, deve stare tanto lontano quanta è la loro profondità. Nel caso di un pozzo la distanza sia di sei piedi. Un albero di olivo o di fico può essere piantato solo a nove piedi di distanza dal confine del vicino, le altre piante a cinque piedi di distanza. |
3A. IN XII TABULIS . . . NUSQUAM NOMINATUR VILLA, SEMPER IN SIGNIFICATIONE EA «HORTUS», IN HORTI VERO «HEREDIUM». |
3A. Nelle XII tavole non si trova mai il termine villa (casa di campagna), ma con quel significato si dice sempre "hortus"; nel significato di orto o giardino si usava il termine "heredium". |
3B. <TUGU>RIA A TECTO APPELLANTUR <DOMICILIA RUSTICORUM> SORDIDA, . . . QUO NOMINE <MESSALLA IN EXPLANA>TIONE XII AIT ETIAM . . . <SIGNIFI>CARI. |
3B. Tuguri (capanne), parola derivata dal termine tetto, vengono dette miserabili abitazioni dei contadini, e messalla nella spiegazione delle XII tavole dice che quel nome designava anche ... |
4. USUS CAPIONEM XII TABULAE INTRA V PEDES ESSE NOLUERUNT. |
4. Le XII tavole non vollero che vi fosse usucapione per lo spazio di cinque piedi [lungo il confine dei fondi]. |
5A. SI IURGANT ... |
5A. Se discutono ... ([dicono le XII tavole]. |
5B. CONTROVERSIA EST NATA DE FINIBUS, IN QUA . . . E XII TRES ARBITRI FINES REGEMUS. |
5B. E’ sorta una controversia circa i confini in cui noi quali tre arbitri secondo le XII tavole, fisseremo i confini. |
6. VIAE LATITUDO EX LEGE XII TABULARUM IN PORRECTUM OCTO PEDES HABET, IN ANFRACTUM, ID EST UBI FLEXUM EST, SEDECIM. |
6. La larghezza delle vie (servitù di passaggio con veicoli) è, secondo una legge delle XII tavole, di otto piedi nei tratti rettilinei, di 16 piedi nelle curve. |
7. VIAM MUNIUNTO: NI SAM DELAPIDASSINT, QUA VOLET IUMENTO AGITO. |
7. Mantengano la strada: se non l'hanno acciottolata, si faccia passare il bestiame dove si vuole. |
8A. SI AQUA PLUVIA NOCET ... |
8A. Se l'acqua piovana arreca danni ... |
8B. SI PER PUBLICUM LOCUM RIVUS AQUAE DUCTUS PRIVATO NOCEBIT, ERIT ACTIO PRIVATO EX LEGE XII TABULARUM, UT NOXA DOMINO SARCIATUR. |
8B. Se un rivo d'acqua fatto passare in un luogo pubblico reca danno ad un privato, questi, secondo le XII tavole, ha azione per il risarcimento del danno al padrone [del fondo danneggiato]. |
9A. LEX XII TABULARUM EFFICERE VOLUIT, UT XV PEDES ALTIUS RAMI ARBORIS CIRCUMCIDANTUR. |
9A. La legge delle XII tavole volle fare in modo che venissero tagliati i rami di un albero che erano a meno di quindici piedi dal suolo [al di sopra del fondo del vicino]. |
9B. SI ARBOR EX VICINI FUNDO VENTO INCLINATA IN TUUM FUNDUM IST, EX LEGE XII TABULARUM DE ADIMENDA EA RECTE AGERE POTES |
9B. Se un albero che cresce sul fondo del vicino, viene piegato sul tuo fondo, potrai legittimamente agire secondo la legge delle XII tavole per farlo eliminare. |
10. CAUTUM EST . . . LEGE XII TABULARUM, UT GLANDEM IN ALIENUM FUNDUM PROCIDENTEM LICERET COLLIGERE . |
10. Le XII tavole stabilirono che è consentito raccogliere le [proprie] ghiande cadute sul fondo altrui. |
11. VENDITAE . . . ET TRADITAE (RES) NON ALITER EMPTORI ADQUIRUNTUR, QUAM SI IS VENDITORI PRETIUM SOLVERIT VEL ALIO MODO SATISFECERIT, VELUTI EXPROMISSORE AUT PIGNORE DATO ; QUOD CAVETUR . . . LEGE XII TABULARUM. |
11. Le cose vendute e consegnate non divengono proprietà dell'acquirente se non quando questi abbia pagato il prezzo al venditore o lo abbia soddisfatto in altro modo, ad esempio avendo dato un pegno o un terzo che si assume il debito; così stabilisce la legge delle XII tavole. |
12. SUB HAC CONDICIONE LIBER ESSE IUSSUS «SI DECEM MILIA HEREDI DEDERIT», ETSI AB HEREDE ABALIENATUS IST, EMPTORI DANDO PECUNIAM AD LIBERTATEM PERVENIET: IDQUE LEX XII TABULARUM IUBET. |
12. Se il testatore ha disposto che [il suo schiavo] fosse libero alla condizione "se dà 10.000 [assi] all'erede", esso ottiene la libertà anche se è stato venduto dall'erede, se dà il danaro all'acquirente: così ordina la legge delle XII tavole. |
TABULA VIII |
TAVOLA VIII |
1A. QUI MALUM CARMEN INCANTASSIT ... <CAPITE> ... |
1A. Chi avrà cantato un maleficio [sarà punito con la pena di morte]. |
1B. XII TABULAE CUM PERPAUCAS RES CAPITE SANXISSENT, IN HIS HANC QUOQUE SANCIENDAM PUTAVERUNT : SI QUIS OCCENTAVISSET SIVE CARMEN CONDIDISSET, QUOD INFAMIAM FACERET FLAGITIUMVE ALTERI. |
1B. Anche se le XII tavole stabiliscono la pena di morte in pochissimi casi, pure ritennero doverla stabilire in questi: se alcuno avesse offeso pubblicamente o avesse composto un carme che fosse di infamia e vergogna per altri. (anche in questo caso ci si riferisce al maleficio? ndr) |
2. SI MEMBRUM RUP(S)IT, NI CUM EO PACIT, TALIO ESTO. |
2. Se uno rompe ad un altro un membro, e non viene ad un accordo con lui, subisca la pena del taglione. |
3. MANU FUSTIVE SI OS FREGIT LIBERO, CCC <ASSIUM>, SI SERVO, CL <ASSIUM> POENAM SUBITO. |
3. Chi con la mano o con un bastone ha rotto un osso di un libero paghi una pena di trecento [assi], se di uno schiavo di cento cinquanta [assi]. |
4. SI INIURIAM FAXSIT, VIGINTI QUINQUE POENAE <ASSES> SUNTO. |
4. Se uno ha arrecato una lesione [meno grave delle precedenti], subisca la pena di venticinque assi. |
5. ... RUP(S)IT ...SARCITO. |
5. [chi] ha arrecato un danno ... deve risarcirlo. |
6. SI QUADRUPES PAUPERIEM FECISSE DECITUR, ... LEX (XII TABULARUM) VOLUIT AUT DARI ID QUOD NOCUIT ... AUT AESTIMATIONEM NOXIAE OFFERRI. |
6. Se un quadrupede aveva cagionato un danno, la legge delle XII tavole volle che venisse consegnato l'animale che aveva cagionato il danno o che venisse offerta una somma per il danno. |
7. SI GLANS EX ARBORE TUA IN MEUM FUNDUM CADAT EAMQUE EGO IMMISSO PECORE DEPASCAM, ... NEQUE EX LEGE XII TABULARUM DE PASTU PECORIS, QUIA NON IN TUO PASCITUR,
NEQUE DE PAUPERIE ... AGI POSSE. |
7. Se la ghianda cade dal tuo albero sul mio fondo e io, mandandovi bestiame, la faccia mangiare, non puoi agire né in base alla legge delle XII tavole con l'azione per pascolo di bestiame poiché il pascolo non avviene sul tuo terreno, né con l'azione di risarcimento per danno arrecato da animali. |
8A. QUI FRUGES EXCANTASSIT ... |
8A. Chi avrà fatto incantesimi sui frutti dei campi ... |
8B. ...NEVE ALIENAM SEGETEM PELLEXERIS... <CAPITE>... |
8B. E se non avrai attirato a te [con magie] biade altrui ... |
9. FRUGEM ... ARATRO QUAESITAM NOCTU PAVISSE AC SECUISSE PUBERI XII TABULIS CAPITAL ERAT, SUSPENSUMQUE CERERI NECARI IUBEBANT,... INPUBEM PRAETORIS ARBITRATU VERBERARI NOXIAMVE DUPLIONEMVE DECERNI. |
9. Al pubere che di notte avesse fatto pascolare o avesse tagliato i frutti che si raccolgono nei campi coltivati, toccava la pena di morte in base alle XII tavole le quali ordinavano di impiccarlo ad un albero sacro a Cerere; l'impubere, a scelta del pretore, veniva fustigato oppure condannato a pagare il danno o il doppio del danno. |
10. QUI AEDES ACERVUMVE FRUMENTI IUXTA DOMUM POSITUM COMBUSSERIT, VINCTUS VERBERATUS IGNI NECARI (XII TABULIS) IUBETUR, SI MODO SCIENS PRUDENSQUE ID COMMISERIT ; SI VERO CASU, ID EST NEGLEGENTIA, AUT NOXIAM SARCIRE IUBETUR, AUT, SI MINUS IDONEUS IST, LEVIUS CASTIGATUR. |
10. Chi avrà incendiato una casa o un mucchio di cereali ammucchiato presso la casa, deve, secondo quanto ordinano le XII tavole, essere legato, fustigato e bruciato, se egli ha agito coscientemente e volontariamente; se invece ciò accadde piuttosto per caso ovverosia per negligenza, verrà ordinato che risarcisca il danno o, se non è in grado, che venga punito con pena più lieve. |
11. CAUTUM ... EST XII TABULIS, UT QUI INIURIA CECIDISSET ALIENAS (ARBORES), LUERET IN SINGULAS AERIS XXV. |
11. Nelle XII tavole è stabilito che colui il quale avrà illecitamente tagliato alberi altrui, paghi per ognuno venticinque assi. |
12. SI NOX FURTUM FAXSIT, SI OCCISIT, IURE CAESUS ESTO. |
12. Se alcuno ha commesso un furto di notte e se il ladro è stato ucciso, l'uccisione sia legittima. |
13.LUCI ... SI SE TELO DEFENDIT, ... ENDOQUE PLORATO. |
13. Di giorno [è legittima l'uccisione] se il ladro si difende con un'arma e [il derubato] ha lanciato grida di aiuto. |
14. EX CETERIS ... MANIFESTIS FURIBUS LIBEROS VERBERARI ADDICIQUE IUSSERUNT (XVIRI) EI, CUI FURTUM FACTUM ESSET ... ; SERVOS ... VERBERIBUS AFFICI ET E SAXO PRAECIPITARI ; SED PUEROS IMPUBERES PRAETORIS ARBITRATU VERBERARI VOLUERUNT NOXIAMQUE ...SARCIR |
14. Per gli altri ladri colti in flagrante, i decemviri stabilirono che se essi erano liberi venissero fustigati e aggiudicati al derubato [come schiavi]; se erano schiavi che venissero prima fustigati e poi gettati dalla rupe [Tarpeia]; invece i giovani impuberi, a giudizio del pretore, venivano fustigati e dovevano risarcire il danno. |
15A. CONCEPTI ET OBLATI (FURTI) POENA EX LEGE XII TABULARUM TRIPLI EST … . |
15A. Per le XII tavole la pena per il furtum conceptum e il furtum oblatum era il triplo del valore [della refurtiva]. |
15B. LANCE ET LICIO <ITO> |
15B. Con un piatto e una fascia ... |
16. SI ADORAT FURTO, QUOD NEC MANIFESTUM ERIT ..., <DUPLIONE DAMNUM DECIDITO>. |
16. Se [il derubato] agisce per un furto non flagrante, il reo sia condannato a pagare il doppio del valore della cosa. |
17. FURTIVAM (REM) LEX XII TABULARUM USUCAPI PROHIBET ... |
17. La legge delle XII tavole proibisce di usucapire la cosa rubata. |
18A. XII TABULIS SANCTUM, NE QUIS UNCIARIO FENORE AMPLIUS EXERCERET … |
18A. Dalle XII tavole venne stabilito che nessuno dovesse ricevere quale interesse più di un oncia per ogni asse. Vale a dire 1/12 del capitale e quindi l'8,33 % annuo. |
18B. MAIORES ... IN LEGIBUS POSIVERUNT FUREM DUPLI CONDEMNARI, FENERATOREM QUADRUPLI. |
18B. I nostri antenati stabilirono nelle loro leggi che il ladro fosse condannato a pagare il doppio del valore e l'usuraio il quadruplo. |
19. EX CAUSA DEPOSITI LEGE XII TABULARUM IN DUPLUM ACTIO DATUR. |
19. Nelle XII tavole se si agisce per il deposito è concessa un'azione per il doppio del valore. |
20A. SCIENDUM EST SUSPECTI CRIMEN E LEGE XII TABULARUM DESCENDERE.
|
20A. Si deve sapere che il delitto del tutore sospettato [di essersi approfittato dei beni del pupillo], deriva dalle XII tavole. |
20B. SI ... TUTORES REM PUPILLI FURATI SUNT, VIDEAMUS AN EA ACTIONE, QUAE PROPONITUR EX LEGE XII TABULARUM ADVERSUS TUTOREM IN DUPLUM, SINGULI IN SOLIDUM TENEANTUR. |
20B. Nel caso di [più] tutori che hanno sottratto i beni del pupillo, dobbiamo vedere se in base a quell'azione che secondo le XII tavole può proporsi contro il tutore per il doppio del valore dei beni, ciascuno di essi sia tenuto in solido [con gli altri]. |
21. PATRONUS SI CLIENTI FRAUDEM FECERIT, SACER ESTO. |
21. Se il patrono inganna il suo cliente, sia condannato alla sacertà. (ovvero sia considerato consacrato a Giove per questo può essere ucciso da chiunque senza esser punito, mentre i suoi beni diventano di proprietà delle divinità della plebe) |
22.QUI SE SIERIT TESTARIER LIBRIPENSVE FUERIT, NI TESTIMONIUM FATIATUR, INPROBUS INTESTABILISQUE ESTO. |
22. Se alcuno si sia offerto per essere testimonio o pesatore con la bilancia, se poi non rende testimonianza, sia considerato infame e incapace di testimoniare. |
23. EX XII TABULIS ….SI NUNC QUOQUE ...QUI FALSUM TESTIMONIUM DIXISSE CONVICTUS ESSET, E SAXO TARPEIO DEICERETUR... . |
23. E se ancora ora, in base alle XII tavole, chi si accerta aver fatto falsa testimonianza, viene gettato dalla rupe Tarpeia ... |
24A. SI TELUM MANU FUGIT MAGIS QUAM IECIT, <ARIETEM SUBICITO>. |
24A. Se un'arma sfugge dalla mano piuttosto che se da essa viene lanciata, si offra un ariete. |
24B. FRUGEM ... FURTIM ...PAVISSE ... XII TABULIS CAPITAL ERAT …. GRAVIUS QUAM IN HOMICIDIO. |
24B. Raccogliere di nascosto i frutti dei campi altrui era per le XII tavole delitto capitale, più grave dell'omicidio. |
25. QUI VENENUM DICIT, ADICERE DEBET, UTRUM MALUM AN BONUM ; NAM ET MEDICAMENTA VENENA SUNT. |
25. Chi parla di veleno deve anche aggiungere se si tratta di veleno buono o di veleno cattivo, poiché anche le medicine possono essere velenose. |
26. XII TABULIS CAUTUM ESSE COGNOSCIMUS, NE QUID IN URBE COETUS NOCTURNOS AGITARET. |
26. Sappiamo che dalle XII tavole era stabilito che nessuno facesse sedizioni notturne nella città [di Roma]. |
27. HIS (SODALIBUS) POTESTATEM FACIT LEX (XII TABULARUM), PACTIONEM QUAM VELINT SIBI FERRE, DUM NE QUID EX PUBLICA LEGE CORRUMPANT ; SED HAEC LEX VIDETUR EX LEGE SOLONIS TRANSLATA ESSE. |
27. A questi soci di un' associazione la legge delle XII tavole riconobbe il diritto di darsi le regole che vogliono purché non violino alcuna legge pubblica; pare però che questa disposizione sia stata presa dalle leggi di Solone. |
TABULA IX |
TAVOLA IX |
1. «PRIVILEGIA NE INROGANTO; DE CAPITE CIVIS NISI PER MAXIMUM COMITIATUM ... NE FERUNTO .». |
1. "Non si devono stabilire privilegi; non si devono decidere misure che riguardano lo stato del cittadino se non mediante le massime assemblee [del popolo]." |
2. LEGES PRAECLARISSIMAE DE XII TABULIS TRALATAE DUAE, QUARUM ALTERA PRIVILEGIA TOLLIT, ALTERA DE CAPITE CIVIS ROGARI NISI MAXIMO COMITIATU VETAT. |
2. Sono state tramandate due eccellenti leggi delle XII tavole di cui una elimina i privilegi, l'altra vieta di decidere in merito allo status di un cittadino se non nella massima assemblea. |
3. DURAM ESSE LEGEM PUTAS, QUAE IUDICEM ARBITRUMVE IURE DATUM, QUI OB REM [IU]DIC[A]NDAM PECUNIAM ACCEPISSE CONVICTUS EST, CAPITE POENITUR? |
3. Trovi tu che fosse una legge dura quella per cui il giudice o l'arbitro assegnato dal pretore, riconosciuto colpevole di aver ricevuto danaro per la questione da giudicare, venisse punito con la pena di morte? |
4. QUAESTORES ... QUI CAPITALIBUS REBUS PRAEESSENT, ... APPELLANTUR QUAESTORES PARRICIDII, QUORUM ETIAM MEMINIT LEX XII TABULARUM. |
4. I questori che sovraintendevano alle questioni punite con pena capitale erano chiamati questori parricidi, e di loro fanno menzione le anche le XII tavole. |
5. LEX XII TABULARUM IUBET EUM, QUI HOSTEM CONCITAVERIT QUIVE CIVEM HOSTI TRADIDERIT, CAPITE PUNIRI. |
5. La legge delle XII tavole ordina che colui che ha istigato i nemici o che ha consegnato un cittadino ai nemici, sia punito con la pena di morte. |
6. INTERFICI ... INDEMNATUM QUEMCUNQUE HOMINEM ETIAM XII TABULARUM DECRETA VETUERUNT. |
6. Anche le disposizioni delle XII tavole vietarono di uccidere chiunque prima che fosse condannato. |
TABULA X |
TAVOLA X |
1. HOMINEM MORTUUM IN URBE NE SEPELITO NEVE URITO. |
1. Un morto non sia né seppellito né bruciato entro la città |
2. ... HOC PLUS NE FACITO: ROGUM ASCEA NE POLITO. |
2. Non si faccia più di questo: il legno del rogo non venga levigato con l'ascia. |
3. EXTENUATO IGITUR SUMPTU TRIBUS RECINIIS ET TUNICULA PURPURAE ET DECEM TIBICINIBUS TOLLIT ETIAM LAMENTATIONEM. |
3. Dopo aver ridotto la spesa [per il funerale] e cioè a tre teli per il capo, una piccola tunica di porpora e 10 suonatori di flauto, [la legge] eliminò anche le lamentazioni [delle prefiche]. |
4. MULIERES GENAS NE RADUNTO NEVE LESSUM FUNERIS ERGO HABENTO. |
4. Le donne non si graffino le guance e durante la sepoltura non intonino lamentazioni. |
5A. HOMINE MORTUO NE OSSA LEGITO, QUO POST FUNUS FACIAT. |
5A. Di un uomo morto non si raccolgano le ossa per fare poi un funerale solenne. |
5B. EXCIPIT BELLICAM PEREGRINAMQUE MORTEM. |
5B. Si fa eccezione per la morte in terra straniera o in guerra. |
6A. HAEC PRAETEREA SUNT IN LEGIBUS ...: «SERVILIS UNCTURA TOLLITUR OMNISQUE CIRCUMPOTATIO» ... «NE SUMPTUOSA RESPERSIO, NE LONGAE CORONAE, NE ACERRAE». |
6A. Ed ancora le seguenti disposizioni si trovano nelle leggi: "vengono eliminate le unzioni [del cadavere] da parte degli schiavi e ogni giro di bevute [al banchetto funerario]", "nessuna costosa aspersione, né lunghe corone né incensieri”. |
6B. MURRATA POTIONE USOS ANTIQUOS INDICIO EST, QUOD … XII TABULIS CAVETUR, NE MORTUO INDATUR. |
6B. Un indizio del fatto che gli antichi usavano bevande alla mirra, è che le XII tavole vietano di usarle per un morto. |
7. QUI CORONAM PARIT IPSE PECUNIAVE EIUS HONORIS VIRTUTISVE ERGO DUITUR EI ... |
7. A chi è stato incoronato per merito suo o della sua famiglia o per particolare valore, può essere messa la corona [sul cadavere]. |
8. ... NEVE AURUM ADDITO. AT CUI AURO DENTES IUNCTI ESCUNT. AST IN CUM ILLO SEPELIET URETVE, SE FRAUDE ESTO. |
8. E non deve essere usato oro [nella sepoltura]. Neppure se [al defunto] i denti sono stati legati con oro. Se però egli viene sepolto o bruciato con l'oro, non sia considerato illecito. |
9. ROGUM BUSTUMVE NOVUM VETAT PROPIUS LX PEDES ADIGI AEDES ALIENAS INVITO DOMINO. |
9. Vi sono inoltre due leggi sui sepolcri; una che vieta di fare un rogo o di innalzare una nuova sede per roghi a meno di sessanta piedi dalla casa altrui senza il consenso del proprietario [al fine di evitare gli incendi]. L’altra che vieta l'usucapione del vestibolo del sepolcro o della sede per i roghi. |
TABULA XI |
TAVOLA XI |
1. (DECEMVIRI) CUM X TABULAS SUMMA LEGUM AEQUITATE PRUDENTIAQUE CONSCRIPSISSENT, IN ANNUM POSTERUM XVIROS ALIOS SUBROGAVERUNT, ... QUI DUABUS TABULIS INIQUARUM LEGUM ADDITIS ... CONUBIA ... UT NE PLEBI CUM PATRIBUS ESSENT, INHUMANISSIMA LEGE SANXERUNT. |
1. Dopo che i decemviri avevano redatto le dieci tavole con somma equità e saggezza, l'anno successivo fecero eleggere al loro posto altri decemviri i quali, aggiunte due tavole di inique leggi, ordinarono con una legge assolutamente inumana che non vi fosse diritto di connubio tra plebei e patrizi. |
2. TUDITANUS REFERT, …. XVIROS, QUI DECEM TABULIS DUAS ADDIDERUNT, DE INTERCALANDO POPULUM ROGASSE. CASSIUS EOSDEM SCRIBIT AUCTORES. |
2. Tuditano riferisce che i decemviri che aggiunsero due tavole alle dieci esistenti, interrogarono il popolo sull'inserimento di giorni intercalari [nel calendario]. Anche Cassio scrive che essi furono gli autori [di tale disposizione]. |
3. E QUIBUS (LIBRIS DE REPUBLICA) UNUM ἹΣΤΟΡΙΚῸΝ REQUIRIS DE CN. FLAVIO ANNI F. ILLE VERO ANTE XVIROS NON FUIT ... QUID ERGO PROFECIT, QUOD PROTULIT FASTOS ? OCCULTATAM PUTANT QUODAM TEMPORE ISTAM TABULAM, UT DIES AGENDI PETERENTUR A PAUCIS. |
3. Fra questi libri sullo stato ricerchi uno "istorikòn" su cn. Flavio, figlio di Annio. Questi però non visse prima dei decemviri. Che cosa ha quindi ottenuto rendendo pubblici i giorni fasti? Si crede che quella tavola sia stata tenuta nascosta per un certo tempo, affinché nei giorni in cui si poteva agire pochi si presentassero a far richiesta. |
TABULA XII |
TAVOLA XII |
1. LEGE AUTEM INTRODUCTA EST PIGNORIS CAPIO, VELUTI LEGE XII TABULARUM ADVERSUS EUM, QUI HOSTIAM EMISSET NEC PRETIUM REDDERET ; ITEM ADVERSUS EUM, QUI MERCEDEM NON REDDERET PRO EO IUMENTO, QUOD QUIS IDEO LOCASSET, UT INDE PECUNIAM ACCEPTAM IN DAPEM, ID EST IN SACRIFICIUM, IMPENDERET. |
1. Con una legge fu poi introdotta la possibilità di prendere il pegno, come già disponevano le XII tavole verso colui che aveva comperato un animale da sacrificare e non ne pagava il prezzo; egualmente verso colui che non pagava la mercede per un animale da soma che qualcuno aveva dato in affitto per poter impiegare il danaro [ricevuto dall'affitto] per vivande da usare per un sacrificio. |
2A. SI SERVO FURTUM FAXIT NOXIAMVE NO<X>IT. |
2A. Se lo schiavo commette un furto o arreca un danno… |
2B. EX MALIFICIIS FILIORUM FAMILIAS SERVORUMQUE ...NOXALES ACTIONES PRODITAE SUNT, UTI LICERET PATRI DOMINOVE AUT LITIS AESTIMATIONEM SUFFERRE AUT NOXAE DEDERE ... CONSTITUTAE SUNT ... AUT LEGIBUS AUT EDICTO PRAETORIS: LEGIBUS VELUT FURTI LEGE XII TABULARUM … . |
2B. Per azioni illecite di figli in potestà e di schiavi sono state emanate azioni punitive così che il padre o [rispettivamente] il padrone potessero subire o la stima del risarcimento oppure consegnare la persona del responsabile. Le azioni sono stabilite parte in leggi, parte in editti pretorili; nelle leggi, ad esempio in quella delle XII tavole concernente il furto. |
3. SI VINDICIAM FALSAM TULIT, SI VELIT IS ... <PRAE>TOR ARBITROS TRIS DATO, EORUM ARBITRIO ... FRUCTUS DUPLIONE DAMNUM DECIDITO. |
3. Se qualcuno ha ottenuto ingiustamente l'assegnazione provvisoria del bene conteso [in attesa della decisione della lite], il pretore, se la controparte lo vuole, deve nominare tre arbitri e in base al loro giudizio l'altro venga condannato a risarcire il danno pagando il doppio dei frutti. |
4. REM, DE QUA CONTROVERSIA EST, PROHIBEMUR (LEGE XII TABULARUM) IN SACRUM DEDICARE: ALIOQUIN DUPLI POENAM PATIMUR, ... SED DUPLUM UTRUM FISCO AN ADVERSARIO PRAESTANDUM IST, NIHIL EXPRIMITUR. |
4. Ci è vietato (legge delle XII tavole) di destinare a scopi sacri la cosa oggetto di una controversia; altrimenti subiamo la pena del doppio del valore del bene; ma non è indicato se questa somma sia da pagare al fisco oppure all'avversario. |
5. IN XII TABULIS LEGEM ESSE, UT QUODCUMQUE POSTREMUM POPULUS IUSSISSET, ID IUS RATUMQUE ESSET. |
5. Nelle XII tavole è stabilito che qualunque cosa il popolo avrà sanzionato per ultimo, sia considerato come diritto approvato. |
*il testo riportato è prodotto dall'Università del Salento, e come si vede riunisce sia le citazioni che i contenuti riportati da altri.
Emanuele Viotti
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